SCHEDA TECNICA

Organizzazione tecnica: Gruppo Dream Srl, Piazza delle Crociate 2, 00162 Roma.
C.F / P.I.10896871000 – CCIAA di Roma REA 1262476
Autorizzazione amministrativa/Licenza n. 633 del 09/2/2011 come da L. R. n°63 del 17.9.84, rilasciata da Provincia di Roma
Polizza Responsabilità Civile N° 1505000391/L NOBIS Assicurazioni
Fondo di garanzia: polizza assicurativa N° 6006000346/I Filo Diretto Assicurazioni 

COMUNICAZIONE OBBLIGATORIA

Ai sensi dell’art. 16 della legge 269/98: la legge italiana punisce con la pena della reclusione i reati inerenti alla prostituzione e alla pornografia minorile, anche se gli stessi sono commessi all’estero.

Il rispetto per i diritti dei bambini non conosce frontiere.

Dal 17 ottobre 1998 i soli vettori comunitari sono illimitatamente responsabili per danni da morte,  ferite e lesioni al passeggero ai sensi del regolamento CE nr. 2027/97, che stabilisce anche la responsabilità oggettiva (ossia senza colpa) del vettore per danni fino all’ammontare di 100.000 diritti speciali di prelievo, equivalenti a € 116.665,00 (al 01/02/2005).
 La responsabilità del Tour Operator nei confronti del passeggero resta disciplinata dal D.lgs. 206/05 e dalle Condizioni Generali di Contratto FIAVET e ASTOI.

TERMINI E CONDIZIONI

1 – LEGISLAZIONE
La vendita di pacchetti turistici, che abbiano ad oggetto servizi da fornire in territorio sia nazionale sia internazionale, è disciplinata – fino alla sua abrogaz ione ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 79 del 23 maggio 2011 (il “Codice del Turismo”) – dalla L. 27/12/1977 n° 1084 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV), firmata a Bruxelles il 23.4.1970 – in quanto applicabile – nonché dal Codice del Turismo (artt. 32-51) e sue successive modificazioni.

PREMESSA – NOZIONE DI PACCHETTO TURISTICO

Premesso che:

a) il decreto legislativo n.206 del 6/9/2005 (ex d.lgvo n.111 del 17.3.95 di attuazione della Direttiva 314/90/CE ) dispone a protezione del consumatore che l’organizzatore ed il venditore del pacchetto turistico, cui il consumatore si rivolge, debbano essere in possesso dell’autorizzazione amministrativa all’espletamento delle loro attività (art. 86/1 lett. b

b) il consumatore ha diritto di ricevere copia del contratto di vendita di pacchetto turistico (ai sensi dell’art. 85/2), che è documento indispensabile per accedere eventualmente al Fondo di Garanzia di cui all’art. 16 delle presenti Condizioni generali di contratto.

La nozione di “pacchetto turistico” (art. 84) è la seguente:

I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi, le vacanze ed i circuiti “tutto compreso”, risultanti dalla prefissata combinazione di almeno due degli elementi di seguito indicati, venduti od offerti in vendita ad un prezzo forfetario, e di durata superiore alle 24 ore ovvero estendentisi per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:

a) trasporto;

b) alloggio;

c) servizi turistici non accessori al trasporto o all’alloggio (omissis) ……. che costituiscano parte significativa del “pacchetto turistico”.

2 – CAMPO DI APPLICAZIONE

Il contratto di cui ai programmi qui pubblicati, aventi ad oggetto l’offerta di un pacchetto turistico, si intende regolato, oltre che dalle presenti condizioni generali, anche dalle clausole indicate nella documentazione di viaggio consegnata al consumatore. Detto contratto, sia che abbia ad oggetto servizi da fornire in territorio nazionale che estero, sarà altresì disciplinato dalla L. 1084 del 27/12/1977 di ratifica ed esecuzione della Convenzione Internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) firmata a Bruxelles il 23/04/1970, nonchè dal sovracitato Decreto Legislativo 206/2005. Le presenti condizioni invece non si applicano ai contratti aventi ad oggetto l’offerta di uno solo degli elementi richiamati in premessa, che rientrando nelle previsioni di cui all’art. 1, n. 3 e n. 6 della CCV, saranno disciplinati da quanto previsto dagli artt. 17, 23 e dalle altre disposizioni connesse della CCV.

3 – PRENOTAZIONI

L’accettazione delle prenotazioni, sottoscritte e fornendo i dati necessari, anche per via telematica, è subordinata alla disponibilità dei posti e si intende perfezionata, con conseguente conclusione del contratto, solo nel momento in cui l’organizzatore invierà relativa conferma, anche a mezzo sistema telematico, al turista stesso o presso l’agenzia di viaggi intermediaria.

Le indicazioni relative al pacchetto turistico non contenute nei documenti contrattuali, nè opuscoli ovvero in altri mezzi di comunicazione, saranno fornite dall’organizzatore al consumatore, in regolare adempimento degli obblighi previsti a proprio carico dal D. Leg.ivo 206/2005 in tempo utile prima dell’inizio del viaggio.

La sistemazione negli alberghi è prevista in camere doppie con bagno o doccia. L’iscrizione di persona che desidera essere abbinata in camera doppia è accettata con riserva che analoga richiesta venga fatta da altra persona: in caso contrario verrà assegnata una camera singola dietro corresponsione del relativo supplemento. Precisiamo inoltre che in tutti gli alberghi la camera tripla è generalmente poco idonea ad ospitare 3 persone adulte: Negli alberghi in Europa consiste in genere in una camera doppia con un lettino aggiunto, negli alberghi in tutte le Americhe (nord e sud) consiste in genere in una camere con due letti matrimoniali piccoli e non è prevista l’aggiunta di un letto supplementare.

4 – PAGAMENTI

All’atto della prenotazione dovrà essere versato un acconto pari al 25% delle quote di partecipazione più l’importo per le quote di iscrizione per i pacchetti turistici di soli servizi a terra. Nel caso di pacchetti turistici comprensivi di trasporto aereo, la quota di acconto sarà stabilita di volta in volta secondo le condizioni della compagnia aerea. Il saldo dovrà essere versato 30 giorni prima della partenza. Per le iscrizioni effettuate nei 30 giorni precedenti la data di partenza dovrà essere versato l’intero importo al momento della prenotazione. La mancata effettuazione dei pagamenti di cui sopra alle date stabilite costituisce clausola risolutiva espressa del contratto, tale da determinarne la risoluzione, fatto salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti dall’Organizzazione.

5 – PREZZO

Il prezzo del pacchetto turistico è determinato nel contratto, con riferimento a quanto indicato in catalogo o programma fuori catalogo ed agli eventuali aggiornamenti degli stessi cataloghi o programmi fuori catalogo successivamente intervenuti. Esso potrà essere variato fino a 20 giorni precedenti la partenza e soltanto in conseguenza alle variazioni di:
– costi di trasporto, incluso il costo del carburante;
– diritti e tasse su alcune tipologie di servizi turistici quali imposte, tasse o diritti di atterraggio, di sbarco o di imbarco nei porti e negli aeroporti o su soggiorni alberghieri
– tassi di cambio applicati al pacchetto in questione.
Per tali variazioni si farà riferimento al corso dei cambi ed ai costi di cui sopra in vigore alla data di pubblicazione del programma, come riportata nella scheda tecnica del catalogo, ovvero alla data riportata negli eventuali aggiornamenti di cui sopra.
Le oscillazioni incideranno sul prezzo forfettario del pacchetto turistico nella percentuale espressamente indicata nella scheda tecnica del catalogo o programma fuori catalogo.

6 – MODIFICA O ANNULLAMENTO DEL PACCHETTO TURISTICO PRIMA DELLA PARTENZA

Prima della partenza l’organizzatore o il venditore che abbia necessità di modificare in modo significativo uno o più elementi del contratto, ne dà immediato avviso in forma scritta al consumatore, indicando il tipo di modifica e la variazione del prezzo che ne consegue.
Ove non accetti la proposta di modifica di cui al comma 1, il consumatore potrà esercitare alternativamente il diritto di riacquisire la somma già pagata o di godere dell’offerta di un pacchetto turistico sostituivo ai sensi del 2° e 3° comma dell’articolo 10.
Il consumatore può esercitare i diritti sopra previsti anche quando l’annullamento dipenda dal mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti previsto nel Catalogo o nel Programma fuori catalogo, o da casi di forza maggiore e caso fortuito, relativi al pacchetto turistico acquistato.
Per gli annullamenti diversi da quelli causati da forza maggiore, da caso fortuito e da mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti, nonché per quelli diversi dalla mancata accettazione da parte del consumatore del pacchetto turistico alternativo offerto, l’organizzatore che annulla, (Art. 33 lett. e Cod. Cons.) restituirà al consumatore il doppio di quanto dallo stesso pagato e incassato dall’organizzatore.
La somma oggetto della restituzione non sarà mai superiore al doppio degli importi di cui il consumatore sarebbe in pari data debitore secondo quanto previsto dall’art. 7, 4° comma qualora fosse egli ad annullare.

7 – RECESSO DEL CONSUMATORE E PENALITA’ DI ANNULLAMENTO

Il consumatore può recedere dal contratto, senza pagare penali, nelle seguenti ipotesi:
– aumento del prezzo di cui al precedente art. 8 in misura eccedente il 10%;
– modifica in modo significativo di uno o più elementi del contratto oggettivamente configurabili come fondamentali ai fini della fruizione del pacchetto turistico complessivamente considerato e proposto dall’organizzatore dopo la conclusione del contratto stesso ma prima della partenza e non accettata dal consumatore.

Nei casi di cui sopra, il consumatore ha alternativamente diritto:
– ad usufruire di un pacchetto turistico alternativo, senza supplemento di prezzo o con la restituzione dell’eccedenza di prezzo, qualora il secondo pacchetto turistico abbia valore inferiore al primo;
– alla restituzione della sola parte di prezzo già corrisposta. Tale restituzione dovrà essere effettuata entro sette giorni lavorativi dal momento del ricevimento della richiesta di rimborso.

Il consumatore dovrà dare comunicazione della propria decisione (di accettare la modifica o di recedere) entro e non oltre due giorni lavorativi dal momento in cui ha ricevuto l’avviso di aumento o di modifica. In difetto di espressa comunicazione entro il termine suddetto, la proposta formulata dall’organizzatore si intende accettata.

Al consumatore che receda dal contratto prima della partenza al di fuori delle ipotesi elencate al primo comma, saranno addebitati indipendentemente dal pagamento dell’acconto di cui all’art. 7 il costo individuale di gestione pratica, la penale nella misura indicata di seguito o specificata nel programma fuori catalogo o viaggio su misura, l’eventuale corrispettivo di coperture assicurative già richieste al momento della conclusione del contratto o per altri servizi già resi.
Nel caso di gruppi precostituiti tali somme verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.

Penalità applicate sul prezzo dei tour pubblicati (salvo diversa comunicazione) in caso di recesso da parte del consumatore:
-dalla prenotazione fino a  a 35 gg prima della partenza – 10% di penale
-da 34 a 22 gg prima della partenza – 30% di penale
-da 21 a 15 gg prima della partenza – 50% di penale
-da 14 a 10 gg prima della partenza – 75% di penale
-da 9 giorni alla partenza – 100% di penale
Penalità applicate sul prezzo dei tour pubblicati per tutte le partenze che includono il CAPODANNO in caso di recesso da parte del consumatore:
-dalla prenotazione a 60 gg prima della partenza – 10% di penale
-da 59 a 30 gg prima della partenza – 25% di penale
-da 29 a 15 gg prima della partenza – 50% di penale
-da 14 a 10 gg prima della partenza – 75% di penale
-da 9 giorni alla partenza – 100% di penale

I giorni sono da intendersi “lavorativi” (lun/ven) escluso il giorno del recesso ed eventuali giorni festivi.
Nel caso di tour con modalità penali differenti da quanto sopra indicato, farà fede quanto specificato nella singola pagina del tour. Così come nel caso di servizi extra richiesti ad hoc, farà fede quanto indicato al momento della conferma e, in mancanza di indicazioni specifiche, quanto indicato in questa pagina del regolamento.

In tutti i casi nessun rimborso sarà accordato a chi non si presenterà alla partenza o rinuncerà, per motivi non attribuibili all’organizzazione, durante lo svolgimento del viaggio stesso. Così pure nessun rimborso spetterà a chi non potesse effettuare il viaggio per mancanza o invalidità o insufficienza dei previsti documenti personali di espatrio, la cui responsabilità è a carico esclusivo del Partecipante.

ECCEZIONI: le eventuali seguenti deroghe verranno indicate in modo specifico prima della conferma
– Qualora il pacchetto includa passaggi aerei con compagnie low-cost o con tariffe non rimborsabili, la quota parte relativa al volo potrebbe non essere rimborsata, secondo regolamento tariffario
– Qualora il pacchetto dovesse includere pernottamenti in aree particolari o soggiorni in periodi specifici (alta stagione, festività, ecc..), le penalità applicate in caso di recessione potrebbero essere da concordare in deroga al presente regolamento.
– Qualora il pacchetto dovesse includere servizi con particolari condizioni maggiormente restrittive nella tempistica e nelle percentuali di penalità di quelle indicate nella tabella sopra esposta, tali condizioni verranno indicate in modo specifico.
– Nel caso di gruppi precostituiti le penalità verranno concordate di volta in volta alla firma del contratto.
– La sostituzione o il cambio nome del partecipante è ammessa quando è prevista dai regolamenti delle varie componenti che formano il pacchetto. Art. 9
– Solamente lo sconsiglio del Ministero Affari Esteri può essere preso in  considerazione  per l’annullamento del viaggio da parte del consumatore (art. 10)
– L’organizzatore, ove necessario, si riserva il diritto di cambiare il vettore inizialmente previsto
– Al momento della conferma il viaggiatore dovrà essere al corrente delle norme e condizioni che regolano il viaggio.
Le “quote di istruzione pratica” (o “quota di iscrizione”) e le quote di assicurazione (qual’ora le polizze siano state stipulate) non sono mai rimborsabili.

In caso di contratto a distanza non si applicano, a norma dell’art. 55 lett. b) D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206, il diritto di recesso di cui agli artt. 64 e seguenti, nonché gli artt. 52 e 53 e il comma 1 dell’art. 54.

Nel caso per una singola iniziativa siano specificate penali di annullamento diverse da quelle qui sopra indicate nel presente articolo, saranno da considerarsi valide quelle specifiche per la singola iniziativa.

8 – MODIFICHE DOPO LA PARTENZA

L’organizzatore, qualora dopo la partenza si trovi nell’impossibilità di fornire per qualsiasi ragione, tranne che per un fatto proprio del consumatore, una parte essenziale dei servizi contemplati in contratto, dovrà predisporre soluzioni alternative, senza supplementi di prezzo a carico del contraente e qualora le prestazioni fornite siano di valore inferiore rispetto a quelle previste, rimborsarlo in misura pari a tale differenza.
Qualora non risulti possibile alcuna soluzione alternativa, ovvero la soluzione predisposta dall’organizzatore venga rifiutata dal consumatore per comprovati e giustificati motivi, l’organizzatore fornirà senza supplemento di prezzo, un mezzo di trasporto equivalente a quello originario previsto per il ritorno al luogo di partenza o al diverso luogo eventualmente pattuito, compatibilmente alle disponibilità di mezzi e posti, e lo rimborserà nella misura della differenza tra il costo delle prestazioni previste e quello delle prestazioni effettuate fino al momento del rientro anticipato.

9 – SOSTITUZIONI

Il consumatore rinunciatario può farsi sostituire da altra persona sempre che:
a. l’organizzatore ne sia informato per iscritto almeno 4 giorni lavorativi prima della data fissata per la partenza, ricevendo contestualmente comunicazione circa le ragioni della sostituzione e le generalità del cessionario;
b. il cessionario soddisfi tutte le condizioni per la fruizione del servizio (ex art. 89 Cod. Cons.) ed in particolare i requisiti relativi al passaporto, ai visti, ai certificati sanitari;
c. i servizi medesimi o altri servizi in sostituzione possano essere erogati a seguito della sostituzione;
d. il sostituto rimborsi all’organizzatore tutte le spese aggiuntive sostenute per procedere alla sostituzione, nella misura che gli verrà quantificata prima della cessione, compresi eventuali penali-costi supplementari per emissioni biglietti aerei, nel caso la tariffa aerea applicata non contempli la possibilità di cambio nome.
Il cedente ed il cessionario sono solidalmente responsabili per il pagamento del saldo del prezzo nonché degli importi di cui alla lettera d) del presente articolo.

10 – MANCATA ESECUZIONE

Il consumatore può esercitare i diritti previsti dal precedente art. 6 commi 1° e 2°, anche nel caso in cui prima della partenza, l’organizzatore, per qualsiasi ragione, tranne un fatto proprio del consumatore, comunichi la impossibilità di effettuare le prestazioni oggetto del pacchetto. L’organizzatore può annullare il contratto quando non sia stato raggiunto il numero minimo previsto dei partecipanti e sempre che ciò sia portato a loro conoscenza nel termine precedente l’inizio dei servizi turistici indicato dall’organizzatore. In tal caso, così come nell’ipotesi del recesso di cui al presente art. 6 commi 1 e 2, l’organizzatore sarà tenuto al solo rimborso delle somme percepite entro 7 giorni lavorativi dal momento del recesso o della cancellazione, escluso ogni ulteriore esborso.

11 – OBBLIGHI DEI PARTECIPANTI

Nel corso delle trattative e comunque prima della conclusione del contratto, ai cittadini italiani sono fornite per iscritto le informazioni di carattere generale – aggiornate alla data di stampa del catalogo – relative agli obblighi sanitari e alla documentazione necessaria per l’espatrio. I cittadini stranieri reperiranno le corrispondenti informazioni attraverso le loro rappresentanze diplomatiche presenti in Italia e/o i rispettivi canali informativi governativi ufficiali.
In ogni caso i consumatori provvederanno, prima della partenza, a verificarne l’aggiornamento presso le competenti autorità (per i cittadini italiani le locali Questure ovvero il Ministero degli Affari Esteri tramite il sito www.viaggiaresicuri.it ovvero la Centrale Operativa Telefonica al numero 06.491115) adeguandovisi prima del viaggio. In assenza di tale verifica, nessuna responsabilità per la mancata partenza di uno o più consumatori potrà essere imputata al venditore o all’organizzatore.
I consumatori dovranno informare il venditore e l’organizzatore della propria cittadinanza e, al momento della partenza, dovranno accertarsi definitivamente di essere muniti dei certificati di vaccinazione, del passaporto individuale e di ogni altro documento valido per tutti i Paesi toccati dall’itinerario, nonché dei visti di soggiorno, di transito e dei certificati sanitari che fossero eventualmente richiesti.
Inoltre, al fine di valutare la situazione sanitaria e di sicurezza dei Paesi di destinazione e, dunque, l’utilizzabilità oggettiva dei servizi acquistati o da acquistare, il consumatore reperirà (facendo uso delle fonti informative indicati al comma 2) le informazioni ufficiali di carattere generale presso il Ministero Affari Esteri che indica espressamente se le destinazioni sono o meno assoggettate a formale sconsiglio.
I consumatori dovranno inoltre attenersi all’osservanza della regole di normale prudenza e diligenza a quelle specifiche in vigore nei paesi destinazione del viaggio, a tutte le informazioni fornite loro dall’organizzatore, nonché ai regolamenti alle disposizioni amministrative o legislative relative al pacchetto turistico. I consumatori saranno chiamati a rispondere di tutti i danni che l’organizzatore e/o il venditore dovessero subire anche a causa del mancato rispetto degli obblighi sopra indicati.
Il consumatore è tenuto a fornire all’organizzatore tutti i documenti, le informazioni e gli elementi in suo possesso utili per l’esercizio del diritto di surroga di quest’ultimo nei confronti dei terzi responsabili del danno ed è responsabile verso l’organizzatore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.
Il consumatore comunicherà altresì per iscritto all’organizzatore, all’atto della prenotazione, le particolari richieste personali che potranno formare oggetto di accordi specifici sulle modalità del viaggio, sempre che ne risulti possibile l’attuazione.
Il consumatore è sempre tenuto ad informare il Venditore e l’Organizzatore di eventuali sue esigenze o condizioni particolari (gravidanza, intolleranze alimentari, disabilità, ecc…) e a specificare esplicitamente la richiesta di relativi servizi personalizzati.

12 – CLASSIFICAZIONE ALBERGHIERA

La classificazione ufficiale delle strutture alberghiere viene fornita in catalogo od in altro materiale informativo soltanto in base alle espresse e formali indicazioni delle competenti autorità del paese in cui il servizio è erogato.
In assenza di classificazioni ufficiali riconosciute dalle competenti Pubbliche Autorità dei Paesi anche membri della UE cui il servizio si riferisce, l’organizzatore si riserva la facoltà di fornire in catalogo o nel depliant una propria descrizione della struttura ricettiva, tale da permettere una valutazione e conseguente accettazione della stessa da parte del consumatore.

13 – REGIME DI RESPONSABILITA’ 

L’organizzatore risponde dei danni arrecati al turista a motivo dell’inadempimento totale o parziale delle prestazioni contrattualmente dovute, sia che le stesse vengano effettuate da lui personalmente che da terzi fornitori dei servizi, a meno che provi che l’evento è derivato da fatto del turista (ivi comprese iniziative autonomamente assunte da quest’ultimo nel corso dell’esecuzione dei servizi turistici) o dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, da circostanze estranee alla fornitura delle prestazioni previste in contratto, da caso fortuito, da forza maggiore, ovvero da circostanze che lo stesso organizzatore non poteva, secondo la diligenza professionale, ragionevolmente prevedere o risolvere (ritardi aerei, cancellazione dei voli, overbooking).
L’intermediario presso il quale sia stata effettuata la prenotazione del pacchetto turistico non risponde in alcun caso delle obbligazioni nascenti dall’organizzazione del viaggio, ma è responsabile esclusivamente delle obbligazioni nascenti dalla sua qualità di intermediario e, comunque, nei limiti previsti per tale responsabilità dalle norme vigenti in materia, salvo l’esonero di cui all’art. 46 Cod. Tur.

14 – LIMITI DEL RISARCIMENTO

I risarcimenti di cui agli artt. 44, 45 e 47 del Cod. Tur. e relativi termini di prescrizione, sono disciplinati da quanto ivi previsto e comunque nei limiti stabiliti , dalla C.C.V, .dalle Convenzioni Internazionali che disciplinano le prestazioni che formano oggetto del pacchetto turistico nonché dagli articoli 1783 e 1784 del codice civile.

15 – OBBLIGO DI ASSISTENZA

L’organizzatore è tenuto a prestare le misure di assistenza al consumatore imposte dal criterio di diligenza professionale esclusivamente in riferimento agli obblighi a proprio carico per disposizione di legge o di contratto.
L’organizzatore ed il venditore sono esonerati dalle rispettive responsabilità (art. 13 e 14 delle presenti Condizioni Generali) quando la mancata od inesatta esecuzione del contratto è imputabile al consumatore o è dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile o inevitabile, ovvero è stata causata da un caso fortuito o di forza maggiore.

16 – RECLAMI E DENUNCE

Ogni mancanza nell’esecuzione del contratto deve essere contestata dal turista durante la fruizione del pacchetto mediante tempestiva presentazione di reclamo affinché l’organizzatore, il suo rappresentante locale o l’accompagnatore vi pongano tempestivamente rimedio. In caso contrario il risarcimento del danno sarà diminuito o escluso ai sensi dell’art. 1227 c.c.
Il turista dovrà altresì – a pena di decadenza – sporgere reclamo mediante l’invio di una raccomandata,con avviso di ricevimento, o altro mezzo che garantisca la prova dell’avvenuto ricevimento, all’organizzatore o all’intermediario, entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di rientro nel luogo di partenza.

17 – ASSICURAZIONE CONTRO LE SPESE DI ANNULLAMENTO/RIMPATRIO

Se non espressamente comprese nel prezzo, è possibile, ed anzi consigliabile, stipulare al momento della prenotazione presso gli uffici dell’organizzatore o del venditore speciali polizze assicurative contro le spese derivanti dall’annullamento del pacchetto turistico, da eventuali infortuni e da vicende relative ai bagagli trasportati. Sarà altresì possibile stipulare un contratto di assistenza che copra le spese di rimpatrio in caso di incidenti, malattie, casi fortuiti e/o di forza maggiore. Il turista eserciterà i diritti nascenti da tali contratti esclusivamente nei confronti delle Compagnie di Assicurazioni stipulanti, alle condizioni e con le modalità previste da tali polizze.

18 – GARANZIA IN CASO DI INSOLVENZA O FALLIMENTO

I pacchetti turistici oggetto di vendita con il contratto disciplinato dalle presenti condizioni generali, è assistito dalla seguente garanzia per il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista, nei casi di insolvenza o fallimento dell’Agente di viaggi intermediario o dell’organizzatore, ai sensi di quanto previsto dal II o III comma dell’art. 50 Decreto Legislativo 23 maggio 2011 n. 79:

Polizza assicurativa N°   6006000346/I  02.2017 della Filo Diretto Assicurazioni

17 – FORO COMPETENTE/CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Per ogni controversia sarà competente esclusivamente il Foro dove ha sede il Tour Operator. Di comune accordo peraltro potrà essere previsto che le eventuali controversie siano devolute alla decisione di un Collegio Arbitrale composto da tanti Arbitri quante sono le parti in causa più uno che funge da Presidente nominato dagli Arbitri già designati, ovvero, in mancanza, dal Presidente del tribunale ove ha sede legale il Tour Operator.

 

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO DI VENDITA DI SINGOLI SERVIZI TURISTICI

A) DISPOSIZIONI NORMATIVE
I contratti aventi ad oggetto l’offerta del solo servizio di trasporto, del solo servizio di soggiorno, ovvero di qualunque altro separato servizio turistico, non potendosi configurare come fattispecie negoziale di organizzazione di viaggio ovvero di pacchetto turistico, sono disciplinati dalle seguenti disposizioni della CCV: art. 1, n. 3 e n. 6; artt. da 17 a 23; artt. da 24 a 31 (limitatamente alle parti di tali disposizioni che non si riferiscono al contratto di organizzazione) nonché dalle altre pattuizioni specificamente riferite alla vendita del singolo servizio oggetto di contratto. Il venditore che si obbliga a procurare a terzi, anche in via telematica, un servizio turistico disaggregato, è tenuto a rilasciare al turista i documenti relativi a questo servizio, che riportino la somma pagata per il servizio e non può in alcun modo essere considerato organizzatore di viaggio.

B) CONDIZIONI DI CONTRATTO
tali contratti sono altresì applicabili le seguenti clausole delle condizioni generali di contratto di vendita di pacchetti turistici sopra riportate: art. 6 comma 1; art. 7 comma 2; art. 13; art. 18. L’applicazione di dette clausole non determina assolutamente la configurazione dei relativi servizi come fattispecie di pacchetto turistico. La terminologia delle citate clausole relativa al contratto di pacchetto turistico (organizzatore, viaggio ecc.) va pertanto intesa con riferimento alle corrispondenti figure del contratto di vendita di singoli servizi turistici (venditore, soggiorno ecc.).

Regolamento redatto conformemente alla Legge Regionale nr. 63 del 17 settembre 1984.